ACCESSO CIVICO per ottenere dati
L'accesso civico (introdotto dall'art. 5 del D.l. n. 33/2013, come modificato dal D.l. n. 97/2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti,informaizoni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegto. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve esseree motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta può essere inviata tramite:
- posta ordinaria all'indirizzo dell'istituto
- posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'istituto
IL PROCEDIMENTO
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, c. 9-ter della L: 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, c. 9-ter della L. 241/199.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.l. n. 104/2010.